Risoluzione del contratto (d. civ.) (Termination of the contract)

Scioglimento di un contratto con prestazioni corrispondenti quando avvengono fatti che alterano l’equilibrio tra le prestazioni (sinallagma).
Il vizio del sinallagma, è funzionale e i fatti che lo inducono sono causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.
Secondo il codice, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni per i seguenti motivi:
1) per inadempimento;
2)per impossibilità sopravvenuta;
3) per eccessivo costo della prestazione.
La risoluzione avviene per inadempimento e in maniera automatica quando si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale.
La risoluzione può avvenire di diritto.
Secondo il codice sono tre le situazioni:
1) la diffida ad adempiere;
2)la clausola risolutiva espressa;
3) il termine essenziale.
Nelle altre situazioni, il contraente deve agire in giudizio se vuole risolvere il contratto e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.

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