Ritenzione (diritto di) (d. civ.) (Retention (right))

La legge permette al creditore di trattenere una cosa che egli avrebbe l’obbligo di restituire al proprietario.
Questo avviene con lo scopo di indurre quest’ultimo ad adempiere il suo debito.
Il diritto di ritenzione avviene secondo l’art 1152 del codice civile anche nel caso del possessore di buona fede, nei confronti del proprietario del bene da restituire, per spese e miglioramenti attinenti allo stesso bene.
Anche l’art 748 del codice civile stabilisce il diritto di ritenzione del coerede che conferisce un immobile in natura, fino al momento del rimborso delle spese e dei miglioramenti (art. 748 c.c.) [Collazione].
La comprevendita può essere un altro esempio di ritenzione da parte del compratore che ha visto risolto il suo acquisto per effetto del riscatto esercitato dalla controparte (art. 1502 c.c.).

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