La ritorsione può essere considerata come giustificazione, per espressa volontà di legge, soltanto per il reato di ingiuria (art. 594 c.p.).
L’art. 599 c.p. stabilisce che nei casi preveduti dall’art. 594 c.p., se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili gli offensori.
La ritorsione dipende solo dal giudice.
L’esimente non è si verifica se una delle due offese avvenga senza dolo.