Su tale principio si fondava lo svolgimento dell’attività creditizia in Italia.
Essa comportava la compresenza di una serie di tipi di imprese bancarie, con attività differenziate e soggette ad una diversa disciplina.
Il D.Lgs. 385/93 ha permesso il superamento di tale principio prevedendo una completa despecializzazione:
1— istituzionale, con la soppressione delle differenziazioni tra le varie categorie di banche;
2— operativa, questo permette alle banche di operare in tutti i settori dell’attività di intermediazione finanziaria;
3— temporale, con l’abbandono della differenza tra esercizio del credito a breve, medio e lungo termine.