Recinzioni (Fencing)

La recinzione di beni comuni non corrisponde ad una innovazione, perchè non comporta alterazione dell’entità sostanziale del bene o mutamento della sua destinazione originaria. Le relative deliberazioni assembleari prevedono le maggioranze ordinarie, e non quella prevista dall’art. 1136, 5° co., c.c. per le innovazioni (TERZAGO).
Secondo la giurisprudenza la recinzione della zona verde di un viale comune serve ad evitarne un indiscriminato calpestio, e viene deliberata dall’assemblea dei condòmini, pertanto non è inquadrabile come innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune.
Inoltre non può essere considerata come un’innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensì rappresenta un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione del bene, cioè un atto di ordinaria amministrazione, per i quali è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, 2° co., c.c. (Cass. 21-9-1977, n. 4035).
Queste recinzioni però, devono rispettare i normali criteri di sicurezza.
La recinzione di parti di proprietà esclusiva, può essere considerata legittima, a meno che non venga vietata dall’atto d’acquisto o dal regolamento di condominio di natura contrattuale, o da essa possa dipendere un pregiudizio per gli altri condòmini nel godimento delle parti comuni dell’edificio o un danno a queste ultime.

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