Ai sensi dell’art. 31, lett. c), della L. 5-8-1978, n. 457 vengono definiti interventi di restauro quelli che conservano l’organismo edilizio e che assicurano la funzionalità con un insieme sistematico di opere. Queste rispettando gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso compatibili.
Tali interventi avvengono dopo l’autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio di attività e comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria avvengono a carico di singole parti (anche strutturali) dell’edificio, mentre quelli di restauro e di risanamento conservativo avvengono mediante un insieme di opere coordinate tra loro in base ad un progetto unitario riferito all’edificio nella sua globalità.