Secondo la giurisprudenza i vani scantinati sono ubicati sopra il suolo su cui sorge l’edificio e sotto il piano terreno (o livello di campagna).
In questo modo si esclude che i vani scantinati facciano parte del sottosuolo.
Essi possono presumersi comuni in quanto destinati all’uso e al godimento collettivo.
Un locale seminterrato comunicante, attraverso una botola, con un locale adibito a negozio al piano terreno, non può considerarsi di proprietà comune, perchè non può essere usato dagli altri condòmini, né svolge funzione necessaria per l’esistenza dell’edificio, e rientra invece, nella proprietà esclusiva del soprastante locale (Cass. 17-8-1993, n. 8376).