Servitù (Servitude)

L’art. 1027 c.c. definisce la servitù prediale un peso che viene imposto ad un fondo (proedium = fondo) in modo che esso serva ad un altro fondo di un diverso proprietario.
In materia di condominio troviamo un esempio di servitù, infatti alcune parti dell’edificio cioè quelle comuni «servono» alle proprietà esclusive.
E’ possibile applicare la disciplina delle servitù al condominio nei rapporti tra quest’ultimo ed i terzi. Questo è il caso di una parte del cortile che può servire da passaggio da parte di un vicino per tanti anni.
In tal caso si costituisce la servitù per usucapione.
Per evitare ciò l’amministratore del condominio dovrebbe evitare l’attraversamento illegale del cortile perchè cio’ potrebbe divenire un presupposto successivo alla servitu’.
Se poi si è d’accordo sulla servitu’ a favore di terzi, è necessario il consenso dell’unanimità dei condòmini, in virtù del disposto di cui all’art. 1108, 3° co., c.c., applicabile anche al condominio negli edifici per il rinvio contenuto nell’art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione (Cass. 30-3-1993, n. 3865).
Quando si costituisce una servitù a favore del condominio, ed a carico del fondo di un terzo, la giurisprudenza stabilisce che si verifica un’unica servitù comune a tutti i partecipanti del condominio, che viene esercitata indistintamente da tutti i condòmini nel loro interesse collettivo (Cass. 1-10-1997, n. 9573).

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