Tutti i partecipanti alla comunione, secondo l’art. 1104, 1° co., c.c. devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Allo stesso modo l’art. 1123, 1° co., c.c. obbliga alle spese, con riguardo alle parti comuni dell’edificio condominiale.
Le spese sono quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché le spese necessarie al fine di evitare un danno al condominio.