Suolo e sottosuolo (Soil and subsoil)

Secondo l’art. 1117 c.c. il suolo su cui sorge l’edificio rientra fra i beni che sono oggetto di proprietà comune.
La comproprietà non riguarda le aree adiacenti al fabbricato non in uso alla comunità, «salvo che esse abbiano il carattere di beni destinati stabilmente al servizio del fabbricato, in quanto i condòmini ne faranno un uso o un godimento collettivo, o sia previsto comune dal titolo»
Viene estesa al sottosuolo la comproprietà, quando esso viene usato per servizi comuni.
Sono di proprietà comune tranne che il proprietario se ne riservi la proprietà, i vani e spazi al di sotto del pian terreno, presenti fra i muri maestri dell’edificio codominiale.
I vespai non sono di uso comune.
La superficie a livello del piano di campagna su cui viene a poggiare l’edificio è oggetto di proprietà comune.
E’ sempre necessario il consenso unanime e scritto degli altri partecipanti, per realizzare escavazioni nel sottosuolo al fine di ricavare nuovi locali o di ampliare quelli esistenti, per non ledere il diritto di comproprietà degli altri condòmini, verificandosi una indebita attrazione del bene comune o di parte di esso nella sfera di disponibilità esclusiva del singolo.
Ciascun condòmino potrà comunque utilizzare il sottosuolo comune nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. (SFORZA).

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