Tabelle millesimali (Tables millesimali)

Generalità – L’art. 68, 2° co., disp. att. c.c. sancisce che i valori dei piani o delle porzioni di piano, vengono espressi in millesimi in una apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Non si considera a tal proposito, il canone locatizio, i miglioramenti e lo stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Il rapporto del valore dell’appartamneto viene fatto in base al valore dell’edificio.
Nel calcolo devono essere considerati: la superficie reale dell’unità immobiliare , l’esposizione, le pertinenze e gli accessori, la sua destinazione abitativa o ad uso diverso, le superfici virtuali etc.
Le tabelle millesimali possono essere determinate :
a) da parte del costruttore-venditore;
b) da parte del perito incaricato della stima.
Di solito la tabella millesimale viene indicata dal costruttore-venditore prima della vendita, in tal modo nei singoli atti di acquisto sono indicate le quote millesimali.
Se il costruttore non delibera sulla tabella millesimale essa verrà realizzata dall’assemblea con il consenso unanime di tutti i condòmini
La Modifica delle tabelle millesimali si può realizzare solo in queste situazioni (secondo quanto riferito dall’art. 69 disp. att. c.c.):
a) quando risulta che sono erronee;
b) quando, cambiano le condizioni di una parte dell’edificio, per esempio per sopraelevazione di nuovi piani, espropriazione parziale o innovazioni di vasta portata.
Gli errori sono quelli che riguardano la determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti o gli errori di fatto o gli errori di diritto.

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