Uso della cosa comune (Using the common thing)

Generalità –
Secondo l’art. 1102, 1° co., c.c., ciascun partecipante alla comunione può usare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Questa norma viene usata nel condominio.
Per la sua osservanza il condomino ma anche l’amministratore possono agire con norme poste a tutela di interessi di singoli condòmini o del gruppo condominiale .
Uso indiretto –
Talvolta può succedere che la cosa comune non sia suscettibile di utilizzazione diretta (promiscua o frazionata) da parte di tutti i partecipanti al condominio.
Talalatra l’utilizzazione, è possibile ma pregiudizievole per il comune interesse dei condòmini. Ecco quindi che si può ricorrere al cosiddetto godimento indiretto, cioè attraverso l’acquisto dei frutti che la cosa produce .
Uso turnario –
In alcuni casi è possibile regolare il godimento nell’interesse di tutti i condòmini, con l’uso turnario, cioè dividere i condòmini in gruppi che usufruiscano di un certo bene a turno.
E’ l’amministratore che dispone i turni opure essi devono essere istituiti in sede assembleare nel regolamento di condominio.

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