Zone climatiche (Climate Zone)

L’esercizio di riscaldamento dell’impianti ha delle norme ben precise tutte basate sulla suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche, per ciascuna infatti,l’accensione degli impianti termici è consentita solo per un certo numero di ore al giorno e in determinati periodi dell’anno. La suddivisione avviene in relazione ai gradi-giorno. Le zone vengono così suddivise:
1)Zona A: Comuni che non superano come numero di gradi-giorno 600, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 6 ore giornaliere e va dal 1° dicembre al 15 marzo;
2)Zona B: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compresi tra 600 e 900, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 8 ore giornaliere e va dal 1° dicembre al 31 marzo;
3)Zona C: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 900 e 1.400, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 10 ore giornaliere e va dal 15 novembre al 31 marzo;
4)Zona D: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 1.400 e 2.100, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 12 ore giornaliere e va dal 1° novembre al 15 aprile;
5)Zona E: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 2.100 e 3.000, qui l’accensione degli impianti termici è consentito 14 ore giornaliere e va dal 15 ottobre al 15 aprile;
6)Zona F: Comuni che superano come numero di gradi-giorno 3.000, qui l’accensione degli impianti termici è consentito sempre non avendo nessuna limitazione.
Al di fuori dei casi previsti dalla norma, gli impianti possono essere attivati solo per situazioni climatiche che hanno un giustificato motivo.
Il loro uso non deve superare la metà delle ore già prefissate.
In ogni caso con una delibera rilasciata dal primo cittadino e in base alle esigenze si possono prolungare le ore per l’accensione degli impianti.

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