Sistema bancario (Banking)

Si tratta di un’organizzazione di operatori autorizzati per legge alla gestione del credito e del risparmio in un determinato paese.
In Italia è la legge bancaria del 36 (R.D.L. 375/36 con. in L. 141/38) a regolamentare la struttura del sistema bancario.
Vi è una distinzione tra:
1) aziende di credito, che raccolgono il risparmio ed esercitano il credito a breve termine;
2) istituti di credito speciale, che raccolgono il risparmio ed esercitano il credito a medio-lungo termine.
Al momento dell’apertura delle frontiere comunitarie è stata superata quella specializzazione istituzionale, operativa e temporale.
Pertanto è stato approvato il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che afferma il modello di banca universale.
Con questa riforma sono stati introdotti i seguenti principi:
1) l’esercizio dell’attività bancaria riguarda solo le banche;
2) la forma giuridica delle banche è quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
3) le banche possono svolgere tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
4) le banche avendo sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia.
Il testo unico differenzia per quanto riguarda il regime di autorizzazione all’esercizio dell’attiività bancaria:
1) banche nazionali;
2) banche comunitarie;
3) banche extracomunitarie.
Una banca può essere costituita dopo autorizzazione della Banca d’Italia, che la concede solo dopo aver verificato i seguenti requisiti:
1) forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2) avere la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica;
3) capitale minimo non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
4) un programma riguardante l’attività iniziale, la struttura tecnico-organizzativa, le caratteristiche del sistema informativo e il bilancio di previsione dei primi tre esercizi;
5) requisiti posti dall’art. 19 del D.Lgs. 385/93 per essere autorizzati all’acquisto di quote superiori al 5%, oltre che requisiti di professionalità e onorabilità;
6) gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci devono avere gli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i partecipanti al capitale;
7) tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, non devono esservi stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
La realizzazione di succursali di banche comunitarie in Italia non necessita di autorizzazione a differenza delle succursali delle banche extracomunitarie che invece devono avere l’autorizzazione del Ministro del Tesoro, d’intesa con il Ministro degli Affari esteri sentita la Banca d’Italia.
Il CICR e la Banca d’Italia sono organi di vigilanza delle banche.

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