Abrogàtio [Abrogazione]

L’abrogatio di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano.
Esso riconobbe solo l’abrogatio tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge che riguarda la medesima materia.
Comunque i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita.
In diritto romano vigeva, il principio secondo il quale ogni legge aveva una perpetua vigenza.
Una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia.
Poteva solo stabilire, che le violazioni della legge anteriore potevano restare impunite.
Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative.
L’abrogatio di magistrati è una destituzione disposta in forza di leggi speciali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *