Accèssio (diritti reali)

Quando una cosa accessoria si univa ad una principale in modo da formare una cosa sola si otteneva l’accessio.
Il principio che regolò questi casi fu detto “accessorium sequitur principale”.
Il proprietario della cosa principale che presentava maggiore autonomia acquistava la proprietà della cosa accessoria.
Una cosa veniva considerata accessoria quando presentava minor valore, o minore minor rilevanza sociale.
Si distinguevano due forme di accessio:
1) di cosa mobile a cosa immobile. In virtù di questo principio il proprietario del suolo poteva acquistare tutto ciò che era sopra o sotto lo stesso.
2) di cosa mobile a cosa mobile.
Si trattava dell’acquisto di una cosa altrui da parte del proprietario della cosa di maggior valore economico. Vi rientravano la ferruminatio , la pictura, la textura la tinctura e la scriptura ;

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