Azioni accordate dagli edili curuli nei commerci che si realizzavano nei pubblici mercati, per evitare dispute.
Per questo i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, soprattutto se non manifesti.
Quando venivano violati tali obblighi, erano accordate al compratore le due actiones aediliciae cioè:
1)l’actio quanti minòris anche detta æstimatoria.
2) l’actio redhibitòria.