Arbitratus [Arbitrato; cfr. 806 ss. c.p.c.]

Istituto che permetteva alle parti di affidare ad un terzo, l’arbiter la decisione di una o più controversie, grazie all’accordo detto compromissum.
Proprio in virtu’ di questo accordo, i soggetti erano obbligati ad accettare la decisione del giudice, e dettavano le modalità e l’oggetto del giudizio.
La sentenza produceva solo gli effetti obbligatori del compromesso.
Secondo alcuni autori, l’arbitratus ha costituito il modello da cui è derivata la fase apud iudicem del processo formulare.

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