Arrha pœnàlis [Caparra confirmatoria; cfr. art. 1385 c.c.]

Nel diritto vigente è una somma di denaro o altre cose fungibili fornita con la conclusione di un contratto.
In questo modo le due parti si impegnano ulteriormente.
In caso di adempimento, la somma data a titolo di caparra con firmatoria va restituita od imputata alla prestazione dovuta;
In caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e si trattiene la caparra;
Se però è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto ed esige in questo caso il doppio della caparra;
La parte non inadempiente può agire in senso di esecuzione o risoluzione del contratto.

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