Atti ad æmulatiònem [Atti emulativi; cfr. art. 833 c.c.]

Si tratta di atti che vengono realizzati per competere con altro soggetto in modo da arrecargli danno.
Nel periodo Romani era consentito che il dòminus utilizzasse la cosa con lo scopo di recare danno ad altri.
nell’età classica furono vietate:
1) modifiche dell’assetto urbanistico della città;
2) le ingiustificate demolizioni;
3) la rimozione dalle case dei marmi e degli altri materiali preziosi, che permettevano la magnificenza della città.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *