Auctoritas tutòris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]

L’auctoritas tutoris era l’approvazione del tutore degli atti giuridici realizzati dal pupillo pubertàti proximus.
In assenza dell’auctoritas tutoris, i negozi compiuti dal pupillo, dai quali si ottiene uno svantaggio economico risultano nulli.
Invece i negozi compiuti dal pupillo senza l’auctoritas, erano validi.

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