Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]

L’Ius honorarium ha introdotto tale beneficio a favore degli herèdes.
Esso permetteva loro di rinunziare ad un’eredità svantaggiosa.
I beni ereditari quindi venivano venduti in nome del de cùius.
Gli eredi in questo modo evitavano l’infamia e venivano tutelati sotto un profilo strettamente patrimoniale.
Ogni loro acquisto estraneo alla successione era, in questo modo, sottratto all’azione dei creditori ereditari.

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