Benefìcium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]

Beneficio che veniva concesso al fideiussore.
Richiesto dal creditore del pagamento.
Il fideiussore aveva diritto alla cessione dell’azione spettante al creditore.
Questo avveniva contro il debitore principale.
L’istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).

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