Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

Beneficio del fideiussore secondo l’imperatore Adriano.
Il fideiussore poteva opporsi alla rivalsa del creditore a suo carico, solo se vi erano altri fideiussori solvibili.
Tale beneficio è presente come il beneficium excussiònis nell’ordinamento attuale.
Stabilisce che vi è uguale responsabilità tra tutti i fideiussori.
Pertanto ciascun fideiussore è ritenuto responsabile solo per la sua quota, se si è pattuito il beneficium divisionis in anticipo.

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