Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

Beneficium dell’ epoca giustinianea, accordato al fideiussore
Il fideiussore poteva pretendere che il creditore dirigesse l’azione in primis contro il debitore principale.
Il fideiussore poteva paralizzare con una excèptio l’azione del creditore.
Questo poteva avvenire fino a che non si fosse agito in maniera escutiva nei confronti dei beni del debitore principale.
L’ordinamento civilistico vigente stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *