Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

Beneficio che fu ideato fra i giustinianei, ed aveva lo scopo di stimolare gli herèdes voluntarii ad accettare una eredità prevedibilmente svantaggiosa.
Permetteva loro di incaricare un notaio di redarre un inventario dell’attivo ereditario.
Questo doveva essere fatto entro trenta dal momento della conoscenza della successione.
Inoltre permetteva agli eredi di accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.
I creditori ereditari venivano pagati soltanto per quel che concerne i limiti dell’attivo ereditario, in questo modo non veniva intaccato il patrimonio personale dell’erede.
Il beneficium inventarii è presente anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).

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