Benefìcium separatiònis

Beneficio che consentiva all’erede di sottrarre all’azione dei creditori gli acquisti futuri.
Questo poteva avvenire , in presenza di un’eredità svantaggiosa, e quando non era avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell’hères necessarius.
Agli heredes necessarii, non era estesa la possibilità del beneficium abstinendi [vedi] riconosciuto invece agli heredes sui et necessarii.
Avveniva la bonòrum vendìtio in nome dell’heres necessarius, ma i creditori del de cùius non potevano rivalersi sul patrimonio personale dell’erede.
Questo nemmeno quando i loro crediti non erano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni ereditari.

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