Bòna fìdes [Buona fede; artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

Nel diritto romano significava comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti e costituiva parametro per valutare la correttezza negli affari.

Si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, le ragioni sia dall’attore che dal convenuto.

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