Bona vi rapta [Rapina; cfr. art. 628 c.p.]

Furto aggravato da violenze sulle persone, fonte di obbligazioni nascente dall’atto illecito commesso (obligationes ex delicto), in seguito il prætor peregrinus Lucullo, accordò un’apposita pena prevista nel quadruplo della pena base, se esperita entro l’anno.

Giustiniano classificò l’actio vi bonorum raptorum, non come actio pœnalis ma come actio mixta.

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