Bòni mòres [Buon costume; artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]

I negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores) a partire dal periodo classico, furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.
Oggi secondo il diritto civile vigente la contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico (la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti -art. 1343, 1346 c.c.- e rendono nullo il negozio giuridico -art. 1418 c.c.-).

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