Bònus pater familias [Buon padre di famiglia; art. 1176 c.c.]

Indica la diligenza (dose di attenzione e di perizia ) che l’uomo medio, e il debitore, hanno nell’adempimento di un’obbligazione, ovvero nella cura dei propri affari.
In diritto romano la mancanza della diligenza fu causa e responsabilità per inadempimento, da culpa levis .

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