Cadùca [Beni vacanti]

Erano così definiti i beni, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all’heres o al legatarius incapax. Tali cespiti venivano attribuiti ad altri soggetti, o, in ultima istanza, all’ærarium Saturni , secondo la lex Iulia de maritandis ordinibus o, in seguito, al fiscus Caesaris se l’eredità era passiva, i beni vacanti erano messi a disposizione dei creditori ereditari perché procedessero alla bonòrum vendìtio .
La mancata attribuzione dei Cadùca poteva derivare anche da incapacità a ricevere dei successibili.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *