Cautio de dote restituènda [Garanzia per la restituzione della dote]

Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos receptìcia [vedi]).

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