Cautio ex òperis novi nunciatiòne [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]

Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciàtio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia.
L’istituto è tuttora previsto dall’ordinamento vigente.

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