Càveat èmptor [Il compratore stia attento; cfr. art. 1491 c.c.]

L’espressione indica che il compratore non ha la possibilità di avvalersi della garanzia per vizi occulti della cosa oggetto di compravendita se:
— era al corrente dell’esistenza di quei vizi;
— i vizi erano agevolmente riconoscibili da una persona di diligenza media.

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