Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito ceduto, e non anche il suo buon fine (cioè che il debitore adempia la propria obbligazione).
Guida Al Diritto Italiano
Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito ceduto, e non anche il suo buon fine (cioè che il debitore adempia la propria obbligazione).
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