Cessio pro solvèndo

Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto che il suo buon fine, cioè l’effettivo adempimento da parte del debitore: solo in questo caso, a differenza di quanto avviene nella cessio pro solùto [vedi], se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.

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