Classicismo giustinianeo (Classicism Justinian)

Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:
— per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;
— altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.
Probabilmente l’essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l’interprete, l’erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli “iura” [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle “constitutiones”, degli imperatori.
Di qui la “reverentia antiquitatis” di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.
Credeva l’imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli “iura” del Digesto non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.

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