Uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà per confusio [vedi]; si aveva nel caso in cui alcune monete si fossero mescolate con monete appartenenti ad altri. In tal caso la proprietà delle monete era acquistata dal proprietario delle monete a cui le altre si erano mescolate (salvo, eventualmente, l’obbligo di restituzione del tantúndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili], tutelato da un’azione personale).