Condìcio captatòria [Condizione di reciprocità; cfr. art. 635 c.c.]

È quel particolare tipo di condizione, apposta ad un testamento mediante la quale il testatore designava un soggetto quale erede (o successore a titolo particolare) a condizione che egli, reciprocamente, lo avvantaggiasse nel suo testamento.
Nell’ordinamento civilistico vigente, la (—) è dichiarata nulla dall’art. 635 c.c.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *