Condictio ex causa furtìva (Condictio former case furtiva)

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all’attore di chiedere la restituzione di una res già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.
Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al dòminus (non a qualunque derubato); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.

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