Crètio

Uno dei modi di accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall’istituito alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.
Si distingueva, al riguardo:
— (—) continua; in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];
— (—) vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui, invece, il termine decorreva dal momento in cui l’erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.
Si distinguevano, inoltre:
— (—) perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione, per l’ipotesi di mancata accettazione;
— (—) imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.

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