Culpa in vigilàndo [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.

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