Cum taxatiòne [cfr. art. 241 c.p.c.]

Espressione con la quale viene indicato il c.d. giuramento estimatorio, quello, cioè, che il giudice può, d’ufficio, deferire ad una delle parti della controversia quando risulti impossibile stabilire altrimenti il valore della cosa oggetto del giudizio.
Nel diritto romano, si adoperava l’espressione agere (—) [vedi taxàtio].

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