Curator ad certam causam

Nel II sec. a.C. si diffuse la consuetudine che coloro che entravano in rapporti di affari con i minores XXV annorum [vedi], per ridurre il rischio di una futura exceptio legis Lætoriæ [vedi] o di una in integrum restitutio ex lege Lætoria [vedi], esigessero che il minore si facesse coadiuvare da un curatore, nominato dal prætor [vedi] appositamente per quella contrattazione, denominato appunto (—).

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