Ratihabìtio [Ratifica; cfr. artt. 1399, 1711 c.c.]

La ratifica era una manifestazione di volontà mediante la quale, se un soggetto aveva compiuto negozi giuridici per conto di un altro, il rappresentato poteva, poi appropriarsi, con effetto retroattivo, degli effetti dei negozi contratti dal rappresentante.
Il principio della ratifica si affermo’ in epoca giustinianea.
In questo periodo la ratifica fu ritenuta idonea a porre le parti nella posizione in cui sarebbero venute a trovarsi nel caso in cui fosse stato concluso un mandato.

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