Recèptum arbìtrii

Ess consisteva nell’accettazione, da parte di un arbitro (scelto da due soggetti in lite in base ad un compromìssum), dell’incarico di procedere ad un arbitrato.
Con esso l’arbitro si impegnava ad emettere sententia per risolvere la controversia.
Le parti pagavano una penale, se una di esse non espletava l’arbitrato o non si atteneva alla decisione dell’arbitro.
L’àrbiter non era impegnato dal compromissum cioè dall’accordo delle parti, pertanto la sua adesione gli permetteva di assolvere il compito.
L’àrbiter poteva essere costretto a dìcere sententiam non mediante actio dopo aver assolto il compito.

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