Si aveva una relocàtio tacita al termine del contratto di locazione, quando il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza l’ opposizione da parte del locatore.
Il rinnovo tacito del contratto aveva effetto fino a quando il locatore non richiedeva la consegna della cosa locata.
Il rinnovo tacito della locazione di fondi rustici era efficace fino a al compimento dell’anno agrario.