Remìssio pìgnoris [Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]

Il pignus si estingueva al momento della rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.
Se questa avveniva tacitamente, il pegno non si estingueva, ma il pretore concedeva un’excèptio dòli od una exceptio pàcti per paralizzare l’ipotetica azione del creditore pignoratizio.

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