Res [Cosa]

La res significa “cosa”.
Tale termine fu adoperato, nel diritto romano, per indicare il bene, capace di soddisfare i bisogni umani, oggetto del diritto soggettivo di un individuo.
Essa per costituire oggetto di rapporti giuridici privati, doveva avere i seguenti requisiti:
1) concretezza;
2) limitatezza, il soggtto tede per questo ad assumerla, sopportando anche un sacrificio;
3) utilità a soddisfare un bisogno umano;
4) disponibilità privata;
5) estraneità al soggetto attivo del rapporto. Secondo i Romani, infatti, qualunque oggetto o soggetto poteva essere res, tranne che il titolare del rapporto.
Non rientravano tra le res, le entità immateriali che non si fossero concretizzate in una cosa materiale;
Il concetto di oggetto giuridico comprendenva anche gli schiavi ( res in senso lato).

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